stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. 326

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 ottobre 1987, n. 403 (in G.U. 03/10/1987, n.231). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/1989)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-8-1987 al: 2-10-1987
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse:


sui corrispettivi netti. . . . . . . . . . . . . . . . 4 per cento"

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre 1975, n. 656, quelle di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 78, nonché il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.
3. Indipendentemente dal loro ammontare, sui corrispettivi degli spettacoli sportivi indicati al comma 1, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento.
4. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è stabilita nella misura dell'8 per cento.