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DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 318

Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 ottobre 1987, n. 399 (in G.U. 03/10/1987, n.231). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal: 3-8-1987
al: 2-10-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia  di agevolazione della produzione industriale delle piccole e
medie  imprese  e  di  rifinanziamento  degli  interventi di politica
mineraria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 luglio 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  I  benefici  previsti  dall'articolo  1 della legge 19 dicembre
1983,  n.  696,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, sono
concessi   a  favore  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali,
individuate  ai  sensi  dell'articolo  2,  secondo comma, lettera f),
della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  e delle imprese artigiane,
singole  o associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a
50  milioni  di  lire  emessi  nei 12 mesi successivi alla data del 3
aprile  1987,  per  l'acquisizione  delle macchine operatrici e delle
apparecchiature   individuate  dal  CIPI  con  deliberazione  del  22
dicembre 1983, nonche' di:
    a)  sistemi  composti  da  una o piu' unita' di lavoro gestite da
elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi,
la  progressione  logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a
svolgere   una  o  piu'  delle  seguenti  funzioni  legate  al  ciclo
produttivo:   lavorazione,   montaggio,   manipolazione,   controllo,
trasporto, magazzinaggio;
    b)  sistemi  di  integrazione  di  una  o  piu'  unita' di lavoro
composti  da  robot  industriali  o  mezzi  robotizzati,  gestiti  da
elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi,
la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
    c)  elaboratori  elettronici  di programmi e di dati destinati al
disegno   automatico,   alla  progettazione,  alla  produzione  della
documentazione  tecnica,  alla  programmazione  e gestione dei flussi
produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;
    d)  pacchetti  di  programmi  per l'utilizzazione delle macchine,
degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b)
e  c).  Le  agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di
programmi ne' per la parte di costo eccedente quello delle macchine e
delle apparecchiature stesse.
  2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma
1  non  possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600
milioni   nei  territori  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
  3.  Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle
domande  e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto
del  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non
possono  essere  alienati,  ceduti  o distratti per un periodo di tre
anni  dalla  consegna  dei  beni  stessi.  L'inosservanza del divieto
determina la revoca del contributo.
  5.  Nei  casi  di restituzione del contributo, in conseguenza della
revoca,  le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di
un  interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del
decreto di liquidazione del contributo.
  6.  Si  applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 1, settimo
comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'articolo 3,
commi  1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212.
  7.  Le  domande  gia'  presentate  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212, si intendono confermate.