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DECRETO-LEGGE 3 luglio 1987, n. 262

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonchè norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/11/1987)
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Testo in vigore dal: 7-7-1987
al: 5-9-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare il
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dei lavoratori
dipendenti  dalla  GEPI,  di  disciplinare il reimpiego di dipendenti
licenziati   da  imprese  meridionali,  di  adottare  misure  per  la
soppressione  di  capacita'  produttive  di  fonderie  di  ghisa e di
acciaio,  nonche'  emanare  norme  per  il  finanziamento  di  lavori
socialmente  utili  nell'area  napoletana  e  per  la  manutenzione e
salvaguardia  del territorio e del patrimonio artistico e monumentale
della citta' di Palermo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 luglio 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di concerto con i Ministri di
grazia  e  giustizia, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  A  favore  dei  lavoratori dipendenti delle societa' costituite
dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge
28  novembre  1980,  n.  784,  dell'articolo  1,  secondo  comma, del
decreto-legge  29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 22 aprile 1985, n. 143, e dell'articolo 5, quinto comma,
della  legge  31 maggio 1984, n. 193, il trattamento straordinario di
integrazione salariale e' prorogato al 31 dicembre 1987.
  2.  E'  altresi'  prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  a  favore  dei lavoratori
dipendenti  delle  societa'  costituite  dalla  GEPI  S.p.a. ai sensi
dell'articolo  4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
807,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63,
nei  casi  in  cui  il  trattamento gia' concesso venga a scadere nel
corso dell'anno 1987.
  3.  Continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3
del   decreto-legge   29   luglio   1982,  n.  482,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  27  settembre  1982,  n.  684,  sulla
contabilita'  separata  delle  somme occorrenti per la corresponsione
del predetto trattamento.
  4. Il periodo di concessione dell'indennita' prevista dall'articolo
1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9
dicembre  1982, n. 918, prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 4,
del   decreto-legge   30  dicembre  1985,  n.  787,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1986,  n. 45, puo' essere
prorogato  fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il graduale
assorbimento  dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle
aziende commissariate.
  5.  Il  periodo  massimo  previsto  dall'articolo  4,  comma 6, del
decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   787,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge  28  febbraio  1986,  n.  45,  per  la
corresponsione   del   trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria   ai   dipendenti   delle  imprese  in  amministrazione
straordinaria  che  entro  la  data di entrata in vigore del presente
decreto   abbiano   ottenuto   la   proroga   di  sei  mesi  prevista
dall'articolo   9   del   decreto-legge  9  dicembre  1986,  n.  835,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19, e'
ulteriormente incrementato di sei mesi.
  6.  I  regimi  speciali  previsti dalle disposizioni richiamate nei
commi  1,  2  e 4, saranno armonizzati alla data di entrata in vigore
della  nuova  disciplina  organica  degli  interventi straordinari di
integrazione salariale.