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DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1986, n. 835

Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1987, n. 19 (in G.U. 09/02/1987, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1999)
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Testo in vigore dal:  11-12-1986

Art. 9

1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ulteriormente incrementato di sei mesi.