stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 28 maggio 1987, n. 235

Ulteriori integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1985 recante: "Modalità di utilizzazione e gestione del fondo per l'adeguamento delle strutture e rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali".

nascondi
Testo in vigore dal:  20-6-1987

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativo all'istituzione presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro di un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi;
Visto i propri decreti 4 dicembre 1985 e 2 luglio 1986 con i quali sono state stabilite le modalità di utilizzazione e gestione del fondo;

Ritenuta

la necessità di apportare integrazioni e modifiche alle disposizioni contenute nei predetti decreti; Decreta:

Art. 1


All'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985, come modificato dal decreto ministeriale 2 luglio 1986 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
a) il n. 5) del terzo comma è sostituito dal seguente:
"atto di impegno di non variazione della destinazione e dell'uso dell'immobile per almeno cinque anni dalla data di ultimazione delle opere";
b) al quinto comma è aggiunto il seguente periodo:
"Per le domande che pervengano alla SACT senza la documentazione prescritta o con la documentazione incompleta si considera, al fine dell'esame della domanda, da parte dell'organo deliberante della Sezione, la data di completamento della relativa documentazione".
NOTE

Note alle premesse:
- La legge n. 163/1985 reca la nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.
- Il D.M. 4 dicembre 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985.
- Il D.M. 2 luglio 1986 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 1986, serie generale.

Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 2 del D.M. 4 dicembre 1985 è il seguente:
"Art. 2. - Possono essere ammessi alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 gli esercenti o i proprietari pubblici e privati, inclusi gli enti e gli altri soggetti di cui ai titoli II e III della legge 14 agosto 1967, n. 800, di sale di pubblico spettacolo destinate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrale e musicale.
Per la concessione dei contributi la SACT esamina separatamente le istanze relative alle sale teatrali e quelle relative alle sale musicali secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le deliberazioni di concessione saranno comunicate alla SACT al richiedente ed al Ministero del turismo e dello spettacolo.
Gli esercenti o proprietari delle sale teatrali e musicali che intendono beneficiare del contributo debbono inviare domanda in carta legale alla Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro - Piazza San Bernardo, 101 - 00187 Roma, specificando la destinazione esclusiva o prevalente ad attività teatrale oppure musicale ed allegando i seguenti documenti:
1) il certificato dell'autorità comunale attestante che la sala è autorizzata alla effettuazione di pubblici spettacoli teatrali ovvero copia del nulla-osta rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946;
2) documentazione del titolo di proprietà o, per gli esercenti non proprietari, del titolo di disponibilità dell'immobile;
3) relazione tecnica sullo stato delle strutture prima dei lavori e progetto dei lavori in conformità alle norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo con relativo preventiva analitico della spesa;
4) preventivo di spesa redatto dai fornitori dei beni e dei servizi per il rinnovo degli arredi e dei mobili con l'impiego di materiali certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco;
5) atto di impegno di non variazione della destinazione e dell'uso dell'immobile per almeno cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.
Nella domanda deve essere dichiarato, relativamente alle sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici, se nel biennio precedente la data della domanda stessa siano stati ottenuti contributi in conto capitale sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni. Deve, altresì, essere dichiarato che è stato presentato al Ministero del turismo e dello spettacolo atto di rinuncia ad eventuali istanze di contributo o finanziamento sul medesimo fondo di sostegno già presentate ed in attesa di esame.
Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione prescritta, debbono essere presentate alla SACT prima dell'inizio dei lavori. Per le domande che pervengano alla SACT senza la documentazione prescritta o con la documentazione incompleta si considera, al fine dell'esame della domanda, da parte dell'organo deliberante della Sezione, la data di completamento della relativa documentazione.
Nei casi in cui i lavori abbiano avuto inizio tra il 5 maggio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto, le relative istanze di contributo saranno esaminate, purché pervengano alla SACT entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, corredate della documentazione indicata nel precedente comma 3 alle lettere a), b), c), d), e), f), nonché documentazione attestante la data di inizio dei lavori.
Per le sale teatrali e musicali che beneficiano di contributi sul fondo di cui al precedente art. 1 non può proporsi nuova istanza prima che siano trascorsi due anni dalla data di accoglimento di una precedente istanza".