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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 28 maggio 1987, n. 235

Ulteriori integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1985 recante: "Modalità di utilizzazione e gestione del fondo per l'adeguamento delle strutture e rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali".

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Testo in vigore dal: 20-6-1987
             IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

  Visto  l'art.  13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile
1985, n. 163, relativo all'istituzione presso la Sezione autonoma per
il  credito  teatrale  (SACT)  della Banca nazionale del lavoro di un
fondo  destinato  alla  concessione di contributi in conto capitale a
favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali
e  teatrali  per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli
arredi;
  Visto  i propri decreti 4 dicembre 1985 e 2 luglio 1986 con i quali
sono  state  stabilite  le  modalita' di utilizzazione e gestione del
fondo;
  Ritenuta  la  necessita' di apportare integrazioni e modifiche alle
disposizioni contenute nei predetti decreti;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  All'art.   2   del  decreto  ministeriale  4  dicembre  1985,  come
modificato  dal  decreto ministeriale 2 luglio 1986 sono apportate le
seguenti integrazioni e modifiche:
    a) il n. 5) del terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "atto  di impegno di non variazione della destinazione e dell'uso
dell'immobile  per almeno cinque anni dalla data di ultimazione delle
opere";
    b) al quinto comma e' aggiunto il seguente periodo:
    "Per  le domande che pervengano alla SACT senza la documentazione
prescritta  o  con la documentazione incompleta si considera, al fine
dell'esame  della  domanda,  da  parte  dell'organo deliberante della
Sezione, la data di completamento della relativa documentazione".
          NOTE

          Note alle premesse:
            -  La  legge  n.  163/1985 reca la nuova disciplina degli
          interventi dello Stato a favore dello spettacolo.
            -  Il  D.M.  4  dicembre  1985  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985.
            -  Il  D.M.  2  luglio  1986  e'  stato  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  169  del  23  luglio  1986,  serie
          generale.

          Nota all'art. 1:
            Il  testo vigente dell'art. 2 del D.M. 4 dicembre 1985 e'
          il seguente:
            "Art.  2.  -  Possono essere ammessi alla concessione dei
          contributi  di  cui  al precedente art. 1 gli esercenti o i
          proprietari  pubblici  e  privati,  inclusi  gli enti e gli
          altri  soggetti  di  cui  ai titoli II e III della legge 14
          agosto  1967,  n.  800,  di  sale  di  pubblico  spettacolo
          destinate   a  svolgere  esclusivamente  o  prevalentemente
          attivita' teatrale e musicale.
            Per   la  concessione  dei  contributi  la  SACT  esamina
          separatamente  le  istanze  relative  alle  sale teatrali e
          quelle   relative   alle  sale  musicali  secondo  l'ordine
          cronologico    di    presentazione    delle   domande.   Le
          deliberazioni  di  concessione saranno comunicate alla SACT
          al   richiedente  ed  al  Ministero  del  turismo  e  dello
          spettacolo.
            Gli   esercenti  o  proprietari  delle  sale  teatrali  e
          musicali  che  intendono beneficiare del contributo debbono
          inviare  domanda  in carta legale alla Sezione autonoma per
          il  credito  teatrale  della  Banca  nazionale del lavoro -
          Piazza  San  Bernardo,  101  -  00187 Roma, specificando la
          destinazione  esclusiva  o prevalente ad attivita' teatrale
          oppure musicale ed allegando i seguenti documenti:
              1)  il  certificato  dell'autorita' comunale attestante
          che  la  sala e' autorizzata alla effettuazione di pubblici
          spettacoli  teatrali ovvero copia del nulla-osta rilasciato
          dal  Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo ai sensi
          dell'art.  1  del regio decreto-legge 10 settembre 1936, n.
          1946;
              2)  documentazione  del titolo di proprieta' o, per gli
          esercenti  non  proprietari,  del  titolo di disponibilita'
          dell'immobile;
              3)  relazione tecnica sullo stato delle strutture prima
          dei  lavori e progetto dei lavori in conformita' alle norme
          di  sicurezza  per  i  locali  di  pubblico  spettacolo con
          relativo preventiva analitico della spesa;
              4) preventivo di spesa redatto dai fornitori dei beni e
          dei  servizi  per  il rinnovo degli arredi e dei mobili con
          l'impiego  di materiali certificati nella prescritta classe
          di reazione al fuoco;
              5) atto di impegno di non variazione della destinazione
          e  dell'uso dell'immobile per almeno cinque anni dalla data
          di ultimazione delle opere.
              Nella  domanda  deve  essere  dichiarato, relativamente
          alle   sale   autorizzate   anche   alla  effettuazione  di
          spettacoli  cinematografici,  se  nel biennio precedente la
          data  della  domanda stessa siano stati ottenuti contributi
          in  conto  capitale sul fondo di sostegno di cui alla legge
          23  luglio  1980,  n. 378, e successive integrazioni. Deve,
          altresi',  essere  dichiarato  che  e'  stato presentato al
          Ministero  del  turismo e dello spettacolo atto di rinuncia
          ad  eventuali  istanze  di  contributo  o finanziamento sul
          medesimo  fondo di sostegno gia' presentate ed in attesa di
          esame.
              Le   domande   di  contributo,  complete  di  tutta  la
          documentazione  prescritta,  debbono essere presentate alla
          SACT  prima  dell'inizio  dei  lavori.  Per  le domande che
          pervengano  alla  SACT senza la documentazione prescritta o
          con  la  documentazione  incompleta  si  considera, al fine
          dell'esame  della domanda, da parte dell'organo deliberante
          della  Sezione,  la  data  di  completamento della relativa
          documentazione.
              Nei  casi in cui i lavori abbiano avuto inizio tra il 5
          maggio  1985  e  la  data di entrata in vigore del presente
          decreto,   le   relative   istanze  di  contributo  saranno
          esaminate,  purche'  pervengano  alla  SACT  entro  novanta
          giorni   dall'entrata   in  vigore  del  presente  decreto,
          corredate  della  documentazione  indicata  nel  precedente
          comma  3  alle  lettere  a),  b),  c),  d), e), f), nonche'
          documentazione attestante la data di inizio dei lavori.
              Per  le  sale  teatrali  e  musicali che beneficiano di
          contributi  sul  fondo di cui al precedente art. 1 non puo'
          proporsi  nuova  istanza prima che siano trascorsi due anni
          dalla data di accoglimento di una precedente istanza".