stai visualizzando l'atto

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 maggio 1987, n. 226

Misure dirette ad assicurare i servizi essenziali al nuovo insediamento di Monterusciello. (Ordinanza n. 992/FPC/ZA).

nascondi
Testo in vigore dal: 24-6-1987
      IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  428,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14
settembre  1984, il quale istituisce il dipartimento della protezione
civile;
  Vista   la  propria  ordinanza  n.  54/FPC  del  7  novembre  1983,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 1 del 2
gennaio  1984, che dispone la realizzazione di circa 4000 alloggi nel
comune di Pozzuoli, localita' Monterusciello;
  Considerato  che  sono  in  corso di completamento le operazioni di
trasferimento  della  popolazione puteolana nel nuovo insediamento di
Monterusciello;
  Considerato che occorre assicurare con la massima urgenza i servizi
essenziali  di  detto insediamento tra cui ha preminenza la sollecita
attivazione degli esercizi commerciali;
  Considerato  che  i  predetti  esercizi  sono  stati assegnati agli
aventi  diritto  e  si  deve  procedere  alla loro materiale consegna
tramite  l'Istituto autonomo delle case popolari (I.A.C.P.) di Napoli
cui   e'   demandata   la   gestione   di   detto   patrimonio  e  la
regolarizzazione dei relativi contratti di fitto;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  906/FPC/ZA  del 20 febbraio 1987
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  48  del 27 febbraio 1987,
riguardante  l'indennita'  da  corrispondere  agli assegnatari per il
completamento degli stessi locali;
  Ritenuta legittima la richiesta delle associazioni dei commercianti
che  auspicano agevolazioni transitorie per gli assegnatari dei detti
locali   al  fine  di  favorire  l'avviamento  dei  singoli  esercizi
commerciali nei primi dodici mesi di attivita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;

                              Dispone:
                               Art. 1.

  Il  canone  mensile per i locali commerciali predisposti a servizio
del  nuovo  insediamento di Monterusciello, che devono essere dati in
fitto  dallo  I.A.C.P.  di  Napoli  agli  aventi diritto, e' fissato,
provvisoriamente  e  per la durata del primo anno, al prezzo medio di
L.  1.000  (mille)  al metro quadrato di superficie utile comprese le
pertinenze,  da  corrispondersi  a decorrere dalla scadenza del primo
mese  dalla  data  di  effettiva  presa in possesso degli immobili da
parte dei legittimi assegnatari.