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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1987, n. 209

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/1988)
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Testo in vigore dal: 2-6-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto
1986  (registrato  alla  Corte  dei  conti il 6 agosto 1986 - Atti di
Governo,  registro  n.  61,  foglio  n. 39) con il quale all'on. Remo
Gaspari,  Ministro  senza  portafoglio, e' stato conferito l'incarico
per la funzione pubblica;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5  agosto  1986  (registrato  alla Corte dei conti il 28 agosto 1986,
registro n. 8 Presidenza, foglio n. 326) con il quale il Ministro per
la  funzione  pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio
dei  Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al
medesimo  Presidente  ai  sensi  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, e
degli   adempimenti   concernenti  il  pubblico  impiego  rimessi  da
disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68,   concernente  determinazione  e  composizione  dei  comparti  di
contrattazione  collettiva  di  cui all'art. 5 della legge-quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n.   13,  concernente  norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista
dall'accordo   intercompartimentale,   di   cui   all'art.  12  della
legge-quadro  sul  pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al
triennio 1985-1987;
  Vista  la  legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987);
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  20  marzo  1987,  con  la  quale  (respinte o ritenute
inammissibili   le   osservazioni   formulate   dalle  organizzazioni
sindacali  dissenzienti  o  che abbiano dichiarato di non partecipare
alle   trattative)   e'  stata  autorizzata,  previa  verifica  delle
compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
per  il  triennio  1985-1987  riguardante  il  personale del comparto
scuola  di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
5  marzo  1986,  n.  68,  raggiunto  in  data  9 febbraio 1987 fra la
delegazione  di parte pubblica composta come previsto dal citato art.
8  e  le  Confederazioni  sindacali  CGIL,  CISL, UIL, CONFSAL, CIDA,
CISNAL,   CISAL,  CISAS,  USPPI  e  le  organizzazioni  sindacali  di
categoria  ad  esse  aderenti  (CGIL-Scuola,  CISL-Scuola, CISL-SISM,
CISL-SINASCEL,      UIL-Scuola,     CONFSAL-SNALS,     CISNAL-Scuola,
CISAL-Scuola,   CISAS-Scuola,   USPPI-Scuola),  e  le  organizzazioni
sindacali SNIA ed UNAMS; accordo cui hanno aderito successivamente le
seguenti  organizzazioni  sindacali non partecipanti alle trattative:
la CONFILL in data 26 febbraio 1987 e la CILDI in data 5 marzo 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 marzo 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo
1983,  n.  93,  concernente  l'approvazione  della  nuova  ipotesi di
accordo   sottoscritto   in   data   20   marzo   1987  dalle  stesse
Confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali trattanti in precedenza
indicate  ed  il  recepimento  e  l'emanazione delle norme risultanti
dalla  disciplina  prevista  dall'accordo  sindacale  riguardante  il
personale  del  comparto  scuola,  di  cui all'art. 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  marzo  1986, n. 68, per il triennio
1985-1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
pubblica  istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                   Campo di applicazione e durata

  1.  Le  disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al
personale  di  cui  all'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1 gennaio
1985-31 dicembre 1987.
  2.  Gli  effetti  giuridici  decorrono  dal 1 gennaio 1985 e quelli
economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.