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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 aprile 1987, n. 197

Determinazione dei tassi agevolati per l'edilizia residenziale.

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Testo in vigore dal: 5-6-1987
    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;
  Visto  il  decreto-legge  n.  629/1979  convertito  nella  legge 15
febbraio 1980, n. 25;
  Visto  il  decreto-legge  n.  9/1982 convertito, con modificazione,
nella legge 25 marzo 1982, n. 94;
  Visto  l'art.  2  della  citata legge n. 457/78 che, al punto 1 del
penultimo  comma,  stabilisce  che  il  C.I.P.E., previo parere della
commissione  consultiva  interregionale,  delibera,  su  proposta del
C.E.R.,  la  misura dei massimali di mutuo, dei tassi e dei limiti di
reddito  per  gli  interventi  di edilizia residenziale assistita dal
contributo dello Stato;
  Visto  l'art.  20, secondo comma, della legge n. 457/78, modificato
dall'art.  13,  primo comma, del decreto-legge n. 629/1979 convertito
nella legge 25 febbraio 1980, n. 25, concernente la revisione annuale
dei limiti di reddito e dei tassi agevolati;
  Visti  gli  articoli 26 e 37 della legge n. 457/78 che stabiliscono
il concorso del contributo dello Stato alle realizzazioni di edilizia
abitativa rurale;
  Viste  le  proprie  delibere  del 19 novembre 1981, del 12 novembre
1982,  del  12  giugno  1984  e  del  13  febbraio  1986 (pubblicate,
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 19 dicembre 1981,
n.  10  del  12 gennaio 1983, n. 199 del 20 luglio 1984 e n. 53 del 5
marzo  1986)  che  stabiliscono  tra  l'altro  la  misura  dei  tassi
agevolati ed i corrispondenti limiti di reddito per gli interventi di
edilizia  agevolata,  nonche' il limite di reddito per l'assegnazione
in locazione delle abitazioni di edilizia sovvenzionata;
  Considerata  l'opportunita'  di  adeguare  i  tassi  agevolati  per
l'edilizia  residenziale  alla  variazione verificatasi nel costo dei
mutui;
  Considerata  l'opportunita'  di stabilire un adeguamento flessibile
dell'onere  iniziale  a  carico  del  mutuatario  e  costo dei mutui,
mediante la definizione di un rapporto costante tra tassi agevolati e
tassi di riferimento;
  Considerata     l'opportunita'    di    attenuare    gli    effetti
dell'indicizzazione   dei  tassi  agevolati  prevista  dall'art.  19,
secondo  comma,  della  legge  n.  457/1978,  nonche'  delle delibere
C.I.P.E.  del  12  giugno  1984 e del 2 maggio 1985 (pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  148 del 25 giugno 1985) assorbendo nel tasso
agevolato iniziale a carico del mutuatario l'indicizzazione derivante
dall'aumento del costo della vita determinato in via presuntiva;
  Vista la proposta del C.E.R. trasmessa con lettera del Ministro dei
lavori pubblici n. 599/AG del 3 marzo 1987:

  Visto    il    parere   espresso   dalla   commissione   consultiva
interregionale nella seduta del 25 marzo 1987;
  Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;

                              Delibera:

  1.  La misura dei tassi agevolati e' determinata stilla base di una
percentuale   da   applicare  al  tasso  di  riferimento  cosi'  come
bimestralmente determinato dal Ministero del tesoro.
  Le  suddette percentuali - individuate per fasce di reddito restano
cosi' determinate:


=====================================================================
                      |                      |  Rapporto tra tasso
                      |  Limiti di reddito   | agevolato e tasso di
                      |      (milioni)       |    riferimento (%)
=====================================================================
1.1. Alloggi destinati|                      |
alla locazione        |                      |
realizzati da comuni e|                      |
I.A.C.P. nonche' da   |                      |
cooperative a         |                      |
proprieta' indivisa   |         14,5         |          20
---------------------------------------------------------------------
1.2. Alloggi          |                      |
realizzati da imprese |                      |
cooperative a         |                      |
proprieta' individuale|                      |
e privati, nonche' da |                      |
enti pubblici che     |                      |
costruiscono alloggi  |                      |
da assegnare in       |                      |
proprieta'            |         14,5         |          30
---------------------------------------------------------------------
                      |          18          |          50
---------------------------------------------------------------------
                      |          24          |          70

  2.   I  tassi  agevolati  a  carico  dei  beneficiari,  come  sopra
determinati, sono calcolati con una cifra decimale con arrotondamento
per eccesso di un decimo in un decimo.
  3.   I   tassi  agevolati  come  sopra  calcolati  attualizzano  la
indicizzazione  prevista  dall'art. 19, secondo comma, della legge n.
457/1978, calcolata sul 75% del presunto aumento del costo della vita
stimato nella misura del 4% annuo. Essi pertanto non vanno soggetti a
variazioni per l'intera durata dell'ammortamento salvo diverse future
determinazioni del Comitato.
  4.  I  tassi agevolati come sopra calcolati si applicano anche agli
interventi  di  edilizia  rurale  di  cui  all'art. 26 della legge n.
457/1978, con le seguenti specificazioni:


=====================================================================
|                           |Rapporto tra tasso agevolato e tasso di
|Limiti di reddito (milioni)|            riferimento (%)
=====================================================================
=====================================================================
|                           |   territori legge n.  |
|                           |         1102/71       |altri territori
=====================================================================
Coltivatori diretti     |24 |           30          |      50
---------------------------------------------------------------------
Imprenditori a titolo   |   |                       |
principale              |24 |           50          |      70

  5.  Le percentuali di cui ai punti 1 e 2 della presente delibera si
applicano al tasso di riferimento vigente nel bimestre in cui avviene
l'erogazione  e  quietanza  a  saldo,  quindi al tasso di riferimento
adottato per l'ammortamento del mutuo.
  L'applicazione   del   tasso   agevolato   a   carico  del  singolo
beneficiario   decorrera'   dalla   prima   semestralita'  successiva
all'accollo individuale.
  6. Per i mutui per i quali sia gia' stata effettuata l'erogazione e
quietanza  a  saldo  e  per i quali sia gia' iniziato l'ammortamento,
anche  se  con  tasso agevolato uguale a quello di preammortamento, i
tassi  agevolati  differenziati sono individuati ed applicati secondo
la normativa vigente prima della presente delibera.
  Dalla  prima  semestralita'  successiva  alla presente delibera, ed
alle  scadenze  previste  dalla  normativa  vigente, i predetti tassi
agevolati   andranno  assoggettati  alla  variazione  necessaria  per
assumere  un  valore  medio  tra  il tasso agevolato applicabile alla
prima  scadenza e quelli applicabili fino alla fine dell'ammortamento
in  base  alla  indicizzazione determinata con le procedure di cui al
precedente  punto  3 della presente delibera, salvo le diverse future
determinazioni del Comitato.
  Il  tasso  a  carico  del mutuatario non puo' superare, per effetto
della  predetta  indicizzazione,  il tasso di riferimento vigente nel
primo  bimestre  del  semestre  cui  si  riferisce la rata e non puo'
subire  variazioni  in aumento qualora esso risulti gia' superiore al
tasso di riferimento vigente nello stesso bimestre.

  La  presente  delibera,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.

  Roma, addi' 8 aprile 1987

                   Il Presidente delegato: ROMITA

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI