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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 aprile 1987, n. 197

Determinazione dei tassi agevolati per l'edilizia residenziale.

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Testo in vigore dal:  5-6-1987

Art. 1

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;
Visto il decreto-legge n. 629/1979 convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;
Visto il decreto-legge n. 9/1982 convertito, con modificazione, nella legge 25 marzo 1982, n. 94;
Visto l'art. 2 della citata legge n. 457/78 che, al punto 1 del penultimo comma, stabilisce che il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera, su proposta del C.E.R., la misura dei massimali di mutuo, dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato;
Visto l'art. 20, secondo comma, della legge n. 457/78, modificato dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 629/1979 convertito nella legge 25 febbraio 1980, n. 25, concernente la revisione annuale dei limiti di reddito e dei tassi agevolati;
Visti gli articoli 26 e 37 della legge n. 457/78 che stabiliscono il concorso del contributo dello Stato alle realizzazioni di edilizia abitativa rurale;
Viste le proprie delibere del 19 novembre 1981, del 12 novembre 1982, del 12 giugno 1984 e del 13 febbraio 1986 (pubblicate, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 19 dicembre 1981, n. 10 del 12 gennaio 1983, n. 199 del 20 luglio 1984 e n. 53 del 5 marzo 1986) che stabiliscono tra l'altro la misura dei tassi agevolati ed i corrispondenti limiti di reddito per gli interventi di edilizia agevolata, nonché il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sovvenzionata;
Considerata l'opportunità di adeguare i tassi agevolati per l'edilizia residenziale alla variazione verificatasi nel costo dei mutui;
Considerata l'opportunità di stabilire un adeguamento flessibile dell'onere iniziale a carico del mutuatario e costo dei mutui, mediante la definizione di un rapporto costante tra tassi agevolati e tassi di riferimento;
Considerata l'opportunità di attenuare gli effetti dell'indicizzazione dei tassi agevolati prevista dall'art. 19, secondo comma, della legge n. 457/1978, nonché delle delibere C.I.P.E. del 12 giugno 1984 e del 2 maggio 1985 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 25 giugno 1985) assorbendo nel tasso agevolato iniziale a carico del mutuatario l'indicizzazione derivante dall'aumento del costo della vita determinato in via presuntiva;
Vista la proposta del C.E.R. trasmessa con lettera del Ministro dei lavori pubblici n. 599/AG del 3 marzo 1987:

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale nella seduta del 25 marzo 1987;
Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;

Delibera:

1. La misura dei tassi agevolati è determinata stilla base di una percentuale da applicare al tasso di riferimento così come bimestralmente determinato dal Ministero del tesoro.
Le suddette percentuali - individuate per fasce di reddito restano così determinate:

Limiti di reddito (milioni) Rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento (%)
1.1. Alloggi destinati alla locazione realizzati da comuni e I.A.C.P. nonché da cooperative a proprietà indivisa 14,5 20
1.2. Alloggi realizzati da imprese cooperative a proprietà individuale e privati, nonché da enti pubblici che costruiscono alloggi da assegnare in proprietà 14,5 30
18 50


2. I tassi agevolati a carico dei beneficiari, come sopra determinati, sono calcolati con una cifra decimale con arrotondamento per eccesso di un decimo in un decimo.
3. I tassi agevolati come sopra calcolati attualizzano la indicizzazione prevista dall'art. 19, secondo comma, della legge n. 457/1978, calcolata sul 75% del presunto aumento del costo della vita stimato nella misura del 4% annuo. Essi pertanto non vanno soggetti a variazioni per l'intera durata dell'ammortamento salvo diverse future determinazioni del Comitato.
4. I tassi agevolati come sopra calcolati si applicano anche agli interventi di edilizia rurale di cui all'art. 26 della legge n. 457/1978, con le seguenti specificazioni:


=====================================================================
| |Rapporto tra tasso agevolato e tasso di
|Limiti di reddito (milioni)| riferimento (%)
=====================================================================
=====================================================================
| | territori legge n. |
| | 1102/71 |altri territori
=====================================================================
Coltivatori diretti |24 | 30 | 50
---------------------------------------------------------------------
Imprenditori a titolo | | |
principale |24 | 50 | 70


5. Le percentuali di cui ai punti 1 e 2 della presente delibera si applicano al tasso di riferimento vigente nel bimestre in cui avviene l'erogazione e quietanza a saldo, quindi al tasso di riferimento adottato per l'ammortamento del mutuo.
L'applicazione del tasso agevolato a carico del singolo beneficiario decorrerà dalla prima semestralità successiva all'accollo individuale.
6. Per i mutui per i quali sia già stata effettuata l'erogazione e quietanza a saldo e per i quali sia già iniziato l'ammortamento, anche se con tasso agevolato uguale a quello di preammortamento, i tassi agevolati differenziati sono individuati ed applicati secondo la normativa vigente prima della presente delibera.
Dalla prima semestralità successiva alla presente delibera, ed alle scadenze previste dalla normativa vigente, i predetti tassi agevolati andranno assoggettati alla variazione necessaria per assumere un valore medio tra il tasso agevolato applicabile alla prima scadenza e quelli applicabili fino alla fine dell'ammortamento in base alla indicizzazione determinata con le procedure di cui al precedente punto 3 della presente delibera, salvo le diverse future determinazioni del Comitato.
Il tasso a carico del mutuatario non può superare, per effetto della predetta indicizzazione, il tasso di riferimento vigente nel primo bimestre del semestre cui si riferisce la rata e non può subire variazioni in aumento qualora esso risulti già superiore al tasso di riferimento vigente nello stesso bimestre.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI