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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1987, n. 55

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1987)
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Testo in vigore dal:  2-3-1987 al: 5-3-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività degli enti locali in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Bilancio
1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e della province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
2. Per l'anno 1987, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 31 maggio 1987. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione ai sensi del comma 1.