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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1987, n. 55

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1987)
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Testo in vigore dal: 2-3-1987
al: 5-3-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di assicurare
l'operativita'  degli  enti  locali in attesa del perfezionamento del
disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  del  tesoro  e dell'interno, di concerto con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                              Bilancio

  1.  Per  la  predisposizione,  la deliberazione ed il controllo dei
bilanci  dei  comuni  e  della  province si applicano le disposizioni
dell'articolo  1-quater  del  decreto-legge  28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
  2.  Per l'anno 1987, il termine per la deliberazione dei bilanci di
previsione  dei  comuni,  delle  province,  dei loro consorzi e delle
comunita'  montane  e'  fissato  al  31  maggio 1987. Di conseguenza,
restano  modificati  gli altri termini per gli adempimenti connessi a
tale deliberazione ai sensi del comma 1.