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DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1987, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 (in G.U. 06/04/1987, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 6-4-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di provvedere
immediatamente  alla  modifica di talune disposizioni contenute nella
legge   6   giugno  1974,  n.  298,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
adottare particolari misure di prevenzione per la sicurezza stradale,
nonche' di assicurare la continuita' funzionale della legge 15 giugno
1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, attraverso
l'utilizzazione  dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio
1986, n. 41;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dei  lavori  pubblici  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri  di  grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione
economica,  delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  I  componenti  del comitato centrale e dei comitati regionali e
provinciali  per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto  terzi,  attualmente  in  carica ai sensi dell'articolo 7 della
legge  6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del ((30
settembre 1987))
  2.(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 MARZO 1987, N.132))
  3.(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 MARZO 1987, N.132))
  4.  All'articolo  7  della  legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola:
"triennio" e' sostituita dalla seguente: "quinquennio"; ((...))
  5.  Il  Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con
il  Ministro  del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza
spettanti  ai  componenti  effettivi  e supplenti ed ai segretari dei
suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello
stato  di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987 e ai
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  ((5-bis.  All'articolo  1  della  legge 6 giugno 1974, n. 298, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale alla quale
sono  iscritte  le  cooperative  a  proprieta'  divisa  e  i consorzi
regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare
l'autotrasporto   anche   od   esclusivamente   con   i   veicoli  in
disponibilita' delle imprese socie.
    I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente
legge,  in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati
nel  precedente  comma,  si  ritengono soddisfatti se posseduti dalle
imprese socie.
    Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita' e
la   documentazione   necessarie   alla  dimostrazione  del  rapporto
associativo,  nonche'  le norme per l'applicazione delle disposizioni
contenute nel precedente comma".
  5-ter.  All'articolo  3,  primo  comma,  lettera  b), della legge 6
giugno  1974,  n. 298, la parola: "due" e' sostituita dalla seguente:
"quattro".
  5-quater.  All'articolo  3,  primo comma, lettera d), della legge 6
giugno 1974, n. 298, la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente:
"dodici".
  5-quinquies.  Il  terzo  comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno
1974, n. 298, e' sostituito dal seguente: "Dei quattro rappresentanti
del  Ministero  dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della
Direzione  generale  della  motorizzazione  civile e dei trasporti in
concessione  e  collocati  fuori  ruolo,  e  due  tra i funzionari in
servizio  presso  la  Direzione  generale  del  coordinamento e degli
affari generali".
  5-sexies.  La  riserva  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3  gennaio 1976, n. 32, a favore delle
associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza e tutela del
movimento cooperativo e' portata da due a tre rappresentanti))