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LEGGE 9 dicembre 1986, n. 896

Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2010)
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Testo in vigore dal:  25-12-1986 al: 14-8-2009
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Ambito di applicazione della legge e competenze)
1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche, effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità.
2. Le funzioni amministrative riguardanti le attività di cui al precedente comma, compresa la funzione di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.
3. Le funzioni amministrative concernenti concessioni da rilasciare sulla terraferma per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale sono delegate alle Regioni.
4. Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine.
5. Sono risorse geotermiche di interesse locale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi.
6. Sono considerate piccole utilizzazioni locali le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondità inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.
7. È esclusa dall'applicazione della presente legge la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico.
8. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni della presente legge non si applicano qualora il valore economico dei KWh termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
9. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ovvero dalla corrispondente autorità regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale.
NOTE

Nota all'art. 1, lettera i):
La legge n. 613/1967 concerne: "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi".

Nota all'art. 1, comma 8:
Il R.D. n. 1443/1927 reca: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno".