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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. 429

Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2002)
Testo in vigore dal: 10-7-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che  ha  delegato
il Governo della Repubblica ad emanare norme aventi valore  di  legge
ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento
delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente  vigenti
in materia di procedure  di  ordinazione  e  pagamento  di  stipendi,
pensioni ed altri assegni, per adeguare la  normativa  vigente  sulla
contabilita' pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo  conto
delle  esigenze  di  utilizzazione  dei   sistemi   di   elaborazione
automatica   dei   dati,   nonche'   per   definire   le   specifiche
responsabilita' amministrative dei dirigenti e  del  personale  delle
direzioni  provinciali  del  tesoro  e  degli  organi   del   sistema
informativo; 
  Visti gli articoli 3, 7 e 9 della stessa legge 7  agosto  1985,  n.
428; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  237  dell'8  ottobre  1985,
concernente l'organizzazione della  Direzione  generale  dei  servizi
periferici del tesoro e modificazioni all'ordinamento della Direzione
generale del tesoro; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n.
138, concernente la parziale attuazione  della  delega  di  cui  alle
lettere a), b) e d) del secondo  comma  dell'art.  1  della  legge  7
agosto 1985, n. 428; 
  Visto   il   regio   decreto   18   novembre   1923,    n.    2440,
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato ed il relativo regolamento di  esecuzione  approvato  con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
  Vista  la  legge   3   febbraio   1951,   n.   38,   sull'emissione
meccanografica dei titoli  di  spesa  afferenti  le  pensioni  ed  il
pagamento del debito vitalizio dello Stato  a  mezzo  di  assegni  di
conto  corrente  postale  di  serie  speciale  nonche'  il   relativo
regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 31 maggio 1951, n. 362; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n.
653, concernente  disposizioni  per  l'ordinazione,  con  il  sistema
meccanografico, e per il  pagamento  degli  stipendi  e  degli  altri
assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1984,
n. 21, recante modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di
spesa dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, che approva il testo unico delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748,   sulla   disciplina   delle   funzioni    dirigenziali    nelle
amministrazioni dello Stato; 
  Vista  la  legge  11  luglio  1980,  n.  312,  sul  nuovo   assetto
retributivo-funzionale del personale dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1984,
n. 1219, sui profili professionali del personale dello Stato; 
  Considerata  l'urgente  necessita'  di  provvedere,   mediante   la
graduale attuazione delle deleghe di cui all'art.  1  della  legge  7
agosto 1985, n. 428, alla  semplificazione  di  talune  procedure  in
materia di ordinazione e pagamento di stipendi  e  pensioni,  facendo
altresi' luogo all'adeguamento delle procedure stesse  alle  esigenze
di utilizzazione dei moderni sistemi di elaborazione  automatica  dei
dati e definendo le  specifiche  responsabilita'  amministrative  dei
dirigenti e del personale delle direzioni provinciali  del  tesoro  e
degli organi del sistema informativo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 luglio 1986; 
  Sulla proposta del Ministro del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123))