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LEGGE 5 giugno 1986, n. 253

Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonchè per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  28-6-1986 al: 10-1-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può concedere ai privati ed agli enti di diritto privato che siano proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi.
2. Il contributo è concesso annualmente sulla base di un esame comparativo delle richieste motivate e documentate, presentate dagli interessati al soprintendente archivistico competente per territorio.
3. Restano salvi per il privato gli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono anche agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico che si trovino presso enti pubblici.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
Il D.P.R. n. 1409/1963 reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

Nota all'art. 1, comma 3:
Il testo vigente dell'art. 38 del D.P.R. n. 1409/1963, come modificato dall'art. 5 del D. L. 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1972, n. 487, è il seguente:
"Art. 38. (Obblighi per il privato). I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di:
a) conservare gli archivi e i singoli documenti, nonché ordinarli e inventariali, o consentire che all'ordinamento e all'inventariazione provveda il competente sovrintendente archivistico. Copia dell'inventario deve comunque essere inviata al sovrintendente che provvede a rimborsarne il costo.
b) permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con il sovrintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato. La consultazione può avvenire, a scelta del privato, mediante riproduzione fotografica eseguita a cura del sovrintendente, oppure mediante temporaneo deposito dei documenti presso il competente archivio di Stato, oppure in altro modo che venga concordato volta a volta fra il sovrintendente e il privato. Le spese sono a carico dello studioso;
c) comunicare entro trenta giorni dall'evento al sovrintendente archivistico competente la perdita o la distruzione degli archivi o dei singoli documenti, nonché il trasferimento di essi in altra sede;
d) procedere al restauro dei documenti deteriorati, o consentire che vi provveda il competente sovrintendente archivistico;
e) non trasferire, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà, il possesso o la detenzione degli archivi o dei singoli documenti, senza dame preventiva notizia al competente sovrintendente archivistico. La stessa comunicazione debbono fare coloro che acquistano a titolo di eredità o di legato gli archivi o i singoli documenti, nonché il notaio, nei casi di suo intervento;
f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente sovrintendenza archivistica, che esercita la funzione di ufficio di esportazione. Entro il termine di novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, il Ministro per l'interno ha facoltà di acquistare, per il valore dichiarato nella richiesta stessa, le cose che presentino interesse documentale o archivistico. Ai fini dell'esercizio della predetta facoltà, nei confronti dei beni per i quali viene richiesta autorizzazione di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, il prezzo di acquisto è proposto dal Ministro stesso. Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunzi all'esportazione il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta da tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal presidente del tribunale.
Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.
La disposizione di cui al precedente comma si applica a chiunque intenda esportare dal territorio della Repubblica archivi o singoli documenti anche se non dichiarati di notevole interesse storico;
g) non smembrare gli archivi, i quali debbono essere conservati nella loro organicità;
h) non procedere a scarti senza osservare la procedura prescritta dall'art. 42;
i) consentire al sovrintendente archivistico di procedere, previe intese, a visite per accertare l'adempimento degli obblighi posti dal presente articolo".