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LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/1991)
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Testo in vigore dal: 5-1-1986
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
  hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  regioni,  in  attuazione dell'articolo 1 della legge, 22 luglio
1975,  n.  382, nonche' del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616,
provvedono   a   disciplinare  con  propria  legge  la  raccolta,  la
coltivazione   e   la   commercializzazione  dei  tartufi  freschi  o
conservati  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  e dei criteri
stabiliti dalla presente legge.
  Sono  fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le
regioni  a  statuto  speciale  e  le province autonome di Trento e di
Bolzano.
  E'  fatta,  altresi',  salva  la  vigente  normativa  di  carattere
generale  concernente la disciplina igienica della produzione e della
vendita  delle  sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge
30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.
          NOTE

          Nota all'art. 1, primo comma:
            L'art.  1  della  legge  22  luglio  1975,  n. 382 (Nonne
          sull'ordinamento  regionale  e  sulla  organizzazione della
          pubblica amministrazione) ha delegato il Governo ad emanare
          decreti  delegati  per  il  trasferimento  alle  regioni di
          funzioni  amministrative. In attuazione di questa delega e'
          stato  emanato  il  D.P.R.  24  luglio 1977, n. 616, di cui
          l'art.  66  individua le funzioni amministrative rientranti
          nella  materia  "agricoltura  e  foreste"  mentre l'art. 69
          concerne   il  trasferimento  delle  funzioni  relative  ai
          territori montani ed alle foreste.

          Nota all'art. 1, terzo comma:
            La  legge  30  aprile  1962,  n.  283,  ha  sostituito la
          disciplina  contenuta  negli artt. 242, 243, 247, 250 e 262
          del  t.u.  delle  leggi  sanitarie,  approvato  con R.D. 27
          luglio 1934, n. 1265. Il relativo regolamento di esecuzione
          e' stato approvato con D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.