stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 27 giugno 1985, n. 312

Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1985, n. 431 (in G.U. 22/08/1985, n.197).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 30-6-1985
al: 22-8-1985
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  dirette alla tutela dei territori costieri e contermini
ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne,
dei  ghiacciai,  dei  circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei
boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle universita' agrarie,
delle zone gravate da usi civici, delle zone umide e dei vulcani;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 1985;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali,  di  concerto con i
Ministri  dei  lavori  pubblici,  dell'agricoltura  e delle foreste e
della marina mercantile;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  norme  e  dei
provvedimenti  previsti  dalla legge che disciplinera' la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 1985, sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con eccezione dei centri abitati
delimitati  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti  oppure  ai  sensi
dell'articolo  41-quinquies,  lettera a), della legge 17 agosto 1942,
n.  1150,  nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765, i seguenti beni e luoghi:
    a)  i territori costieri compresi in una fascia della profondita'
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
    b)  i  territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondita'  di  300  metri  dalla  linea  di  battigia,  anche per i
territori elevati sui laghi;
    c)  i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
di  cui  al  testo  unico  delle  disposizioni di legge sulle acque e
impianti  elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;
    d)  le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del
mare;
    e) i ghiacciai ed i circhi glaciali;
    f)  i  parchi  e  le  riserve  nazionali  o  regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
    g) i boschi e le foreste;
    h)  le  aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate
da usi civici;
    i)  le  zone  umide  incluse  nell'elenco  di  cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
    l) i vulcani.
  2. Le funzioni di vigilanza e tutela sull'osservanza del vincolo di
cui al comma 1 sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i
beni  culturali e ambientali, che provvedono altresi' al rilascio del
parere  di  cui  all'articolo  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Relativamente  ai beni di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 dette
funzioni  sono  esercitate  dal  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali, d'intesa con il Ministro per l'ecologia.
  3.  Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
insistenti  su  aree  del  demanio statale, il parere si intende reso
favorevolmente  qualora gli organi del Ministero per i beni culturali
e  ambientali  non si siano pronunciati entro centoventi giorni dalla
data di ricevimento del progetto.
  4.  Sono  esclusi  dall'obbligo  di  acquisire il parere preventivo
degli  organi  del  Ministero  per  i beni culturali e ambientali gli
interventi di manutenzione ordinaria e quelli urgenti.
 5. Per gli interventi di manutenzione straordinaria sono previsti:
    a)  l'invio del progetto ai competenti organi del Ministero per i
beni culturali e ambientali prima dell'inizio dei lavori;
    b)  la  facolta'  degli  organi  stessi di dettare prescrizioni a
tutela degli immobili di interesse culturale.
  6.  Sono  in  ogni  caso  fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.