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DECRETO-LEGGE 27 giugno 1985, n. 312

Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1985, n. 431 (in G.U. 22/08/1985, n.197).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  30-6-1985 al: 22-8-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette alla tutela dei territori costieri e contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle università agrarie, delle zone gravate da usi civici, delle zone umide e dei vulcani;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti previsti dalla legge che disciplinerà la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985, sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-quinquies, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, i seguenti beni e luoghi:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare;
e) i ghiacciai ed i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i boschi e le foreste;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani.
2. Le funzioni di vigilanza e tutela sull'osservanza del vincolo di cui al comma 1 sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che provvedono altresì al rilascio del parere di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Relativamente ai beni di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 dette funzioni sono esercitate dal Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro per l'ecologia.
3. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, il parere si intende reso favorevolmente qualora gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali non si siano pronunciati entro centoventi giorni dalla data di ricevimento del progetto.
4. Sono esclusi dall'obbligo di acquisire il parere preventivo degli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli urgenti.
5. Per gli interventi di manutenzione straordinaria sono previsti:
a) l'invio del progetto ai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali prima dell'inizio dei lavori;
b) la facoltà degli organi stessi di dettare prescrizioni a tutela degli immobili di interesse culturale.
6. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.