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LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal: 4-4-2001
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  E'  istituito  presso  la  Sezione speciale per il credito alla
cooperazione,  costituita  presso  la  Banca nazionale del lavoro con
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 15 dicembre
1947,  n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione in seguito denominato Foncooper.
  2.   Il   fondo   di  cui  al  comma  precedente  e'  destinato  al
finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:
    a)   siano   ispirate   ai   principi  di  mutualita'  richiamati
espressamente   e   inderogabilmente   nei   rispettivi  statuti  con
riferimento  agli  articoli  23 e 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n. 1577, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario
generale  della  cooperazione  e  siano  soggette  alla vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  3.  Sono  escluse  dai  finanziamenti di cui al comma precedente le
cooperative  che  si  propongono  la  costruzione e l'assegnazione di
alloggi per i propri soci.
  4.  I  finanziamenti  devono  essere  finalizzati all'attuazione di
progetti relativi:
    1)  all'aumento  della  produttivita'  e/o dell'occupazione della
manodopera  mediante  l'incremento e/o lo ammodernamento dei mezzi di
produzione  e/o  dei  servizi  tecnici,  commerciali e amministrativi
dell'impresa,  con  particolare  riguardo  ai  piu' recenti e moderni
ritrovati  delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a
valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualita'
ai  fini  di  una  maggiore competitivita' sul mercato; a favorire la
razionalizzazione  del settore distributivo adeguandolo alle esigenze
del   commercio   moderno;  alla  sostituzione  di  altre  passivita'
finanziarie  contratte  per  la  realizzazione dei progetti di cui al
presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale
dei progetti medesimi((...)).
    2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.
  5.  Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo
14,  comprese  quelle  costituite da non oltre tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti
del Foncooper anche per i progetti finalizzati:
    a)  alla  realizzazione  ed  all'acquisto di impianti nei settori
della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;
    b)  all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti
di cui al punto 1) del comma 4.
  6.  Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude
l'accesso  ad  agevolazioni  creditizie  e  contributive di qualsiasi
natura  per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo
dei   finanziamenti   gia'   perfezionati  e  il  contributo  di  cui
all'articolo 17 della presente legge. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
  La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n.
165,   (in   G.U.   1a   s.s.   09/07/1986   n.   32)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in
cui  la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto
Adige".