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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1947, n. 1577

Provvedimenti per la cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2007)
Testo in vigore dal:  22-2-1992
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Art. 23

(Requisiti dei soci delle cooperative)


I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini.
Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.
((È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente))
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Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.
Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.
I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare.
((Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra))
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