DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1947, n. 1577

Provvedimenti per la cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2007)
Testo in vigore dal: 22-2-1992
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 23.
               (Requisiti dei soci delle cooperative)

  I  soci  delle  cooperative  di  lavoro devono essere lavoratori ed
esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialita' delle
cooperative di cui fanno parte o affini.
  Non  possono  essere soci di tali cooperative coloro che esercitano
in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.
  ((E'   consentita   l'ammissione  a  soci  di  elementi  tecnici  e
amministrativi   nel   numero   strettamente   necessario   al   buon
funzionamento dell'ente)).
  Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci,
intermediari  e persone che conducano in proprio esercizi commerciali
della stessa natura della cooperativa.
  Nelle   cooperative   agricole  per  affittanze  collettive  o  per
conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo
luogotenenziale  19  ottobre  1944,  numero  279,  non possono essere
ammesse  come  soci le persone che esercitano attivita' diversa dalla
coltivazione della terra.
  I  proprietari,  gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di
tali  cooperative  solo  quando  coltivino direttamente la terra e la
superficie  da  essi  direttamente  coltivata  sia  insufficiente  ad
assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. ((Limitatamente
all'esercizio  di  mansioni  amministrative e tecniche nell'interesse
sociale,  per  il  quale sia necessario il possesso della qualita' di
socio,  e'  consentita  l'ammissione  a soci di persone che non siano
lavoratori manuali della terra)).