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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. 858

Norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 19 (in G.U. 18/02/1985, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2000)
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Testo in vigore dal:  20-12-1984 al: 18-2-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 dicembre 1984 i primi dirigenti che abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, al compimento di dieci anni nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.
2. La relativa domanda deve essere prodotta entro sessanta giorni dal compimento dell'anzianità di dieci anni nella qualifica di primo dirigente.
3. Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico.