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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. 858

Norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 19 (in G.U. 18/02/1985, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2000)
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Testo in vigore dal:  19-2-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

((Con effetto dal 1 dicembre 1984, l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"I primi dirigenti allorché abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e dieci nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.
La relativa domanda deve essere prodotta entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui l'interessato abbia maturato entrambi i requisiti suddetti; se tali requisiti siano già maturati alla data di entrata in vigore della presente norma, il termine di presentazione decorre da questa ultima data.
Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico"))
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