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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. 836

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Brescia.

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Testo in vigore dal: 30-12-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Brescia,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 ottobre
1983,   n.  844,  e  modificato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 marzo 1984, n. 329;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Brescia, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                               Art. 1.

  Dopo  l'art.  42  sono  inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
alla  istituzione  delle  sottoindicate  scuole di specializzazione e
relativa normativa generale:
    scuola di specializzazione in pediatria;
    scuola di specializzazione in chirurgia generale;
    scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica;
    scuola di specializzazione in chirurgia toracica;
    scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia;
    scuola di specializzazione in medicina interna;
    scuola di specializzazione in microbiologia;
    scuola di specializzazione in radiologia;
    scuola di specializzazione in cardiologia.

                             Titolo III

                     SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
        (norme comuni a tutte le scuole di specializzazione)

  Art.  43.  -  Sono istituite le seguenti scuole di specializzazione
afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia:
    scuola di specializzazione in pediatria;
    scuola di specializzazione in chirurgia generale;
    scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica;
    scuola di specializzazione in chirurgia toracica;
    scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia;
    scuola di specializzazione in medicina interna;
    scuola di specializzazione in microbiologia;
    scuola di specializzazione in radiologia;
    scuola di specializzazione in cardiologia.
  Art.  44.  - Le scuole di specializzazione annesse alla facolta' di
medicina   e   chirurgia   hanno   per  finalita'  il  conseguimento,
successivamente  alla  laurea, di diplomi che legittimino nei rami di
esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialisti.
  Art.  45.  -  Per  ciascuna  scuola  di  specializzazione, anche se
comprende piu' indirizzi, e' costituito un unico consiglio presieduto
da un direttore.
  Il  consiglio  e'  composto dai docenti universitari di ruolo e dai
professori   a   contratto  previsti  dall'art.  4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  marzo  1982, n. 162, ai quali sono
affidate   attivita'   didattiche   nella   scuola,  nonche'  da  una
rappresentanza  di  tre specializzandi eletti secondo le modalita' di
cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
  Il  consiglio  esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art.
94  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio
di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
  La  direzione  della  scuola  e'  affidata  a professore ordinario,
straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In
caso  di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a
professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
  Art.  46.  - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e
chirurgia,  salvo  diversamente  indicato nei particolari ordinamenti
delle    scuole;    e'    richiesta    l'abilitazione   all'esercizio
professionale.
  Art.  47. - Non e' ammessa l'iscrizione contemporanea a piu' di una
scuola di specializzazione.
  Art. 48. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento
di  un  esame  consistente  in  una  prova  scritta  che potra' anche
svolgersi   mediante   domande   a   risposte   multiple,   integrata
eventualmente  da  un  colloquio  e da una valutazione, in misura non
superiore  al  30%,  del  punteggio  complessivo a disposizione della
commissione, dei seguenti titoli:
    a) tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
    b) il voto di laurea;
    c)  il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea
nelle  materie  concernenti la specializzazione, decreto ministeriale
16 settembre 1982;
    d) le pubblicazioni nelle predette materie.
  Il  punteggio  dei  predetti titoli e' quello stabilito dal decreto
del  Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, integrato dal
decreto ministeriale 16 settembre 1982.
  Sono   ammessi  alla  scuola  di  specializzazione  coloro  che  in
relazione  al  numero  dei  posti  disponibili, si siano collocati in
posizione  utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio
complessivo riportato.
  Art.  49.  -  La  frequenza dei corsi e' obbligatoria. Alla fine di
ogni  anno accademico lo specializzando, per il passaggio all'anno di
corso  successivo,  deve  sostenere  un  esame  teorico-pratico sulle
attivita'  didattiche,  cliniche e di ricerca seguite. La commissione
d'esame,  di  cui  fanno parte il direttore della scuola ed i docenti
delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale
sul  livello  di  preparazione del candidato nelle singole discipline
comprensivo  delle  attivita'  pratiche  prescritte da rapportarsi in
trentesimi.
  Coloro  che  non  superano  detto esame potranno ripetere l'anno di
corso una sola volta.
  Art.  50.  -  Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il
corso  di  studio delle scuole di specializzazione si conclude con un
esame  finale  consistente  nella  discussione  di  una dissertazione
scritta  su un argomento concordato con un professore ufficiale della
scuola e da lui ufficialmente approvato.
  L'esame  finale  verra'  sostenuto  di  fronte  ad  una commissione
costituita  dal direttore della scuola, dal professore che ha seguito
la  preparazione della dissertazione scritta e da almeno altri cinque
docenti  della  scuola  stessa. A coloro che abbiano superato l'esame
finale viene rilasciato un diploma di specialista.
  Art.  51.  -  L'importo  delle  tasse  e  soprattasse  dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge; i contributi sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.
  Art.  52.  -  Le  attivita'  pratiche consistono nella frequenza di
servizi  e/o  laboratori  e/o di ambulatori delle strutture afferenti
alla  scuola  o acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in
conformita'  all'ordinamento  universitario  e dovranno essere svolte
nell'arco  dell'anno accademico per un periodo di tempo non inferiore
a mesi cinque con frequenza settimanale non inferiore a giorni tre.
  Per  sostenere gli esami e' richiesta una frequenza minima dell'80%
delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza
dei  servizi,  degli  ambulatori  e  dei  laboratori per le attivita'
pratiche  e' riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione,
l'attivita'  svolta  dallo  specializzando  in  strutture di servizio
socio-sanitario  attinenti  alla  specializzazione anche all'estero o
nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in
materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.