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LEGGE 17 novembre 1984, n. 775

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

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Testo in vigore dal:  18-11-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il rapporto viene trasmesso dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sulla attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno di cui all'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.";
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Il CIPE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno formulata sulla base del rapporto di cui al comma precedente, sentito il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, approva un piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi compresi i collaudi, i pagamenti finali e il contenzioso.
2-bis. Nel piano sono individuati i criteri per la realizzazione:
a) delle opere in corso, al fine di garantirne il completamento funzionale;
b) delle opere i cui progetti esecutivi sono stati approvati o presentati alla data del 31 luglio 1984;
c) degli interventi previsti dalla legislazione vigente in materia di incentivi industriali e agricoli, della definizione tecnico-amministrativa di quelli turistico-alberghieri già concessi, nonché dei programmi riguardanti la ricerca scientifica applicata e di quelli finanziati con prestiti esteri.
2-ter. Nel piano sono inoltre individuati:
a) i soggetti che provvedono ai completamenti ed i soggetti destinatari dei trasferimenti delle opere anche ai fini della gestione e della manutenzione;
b) i mezzi finanziari necessari per l'attuazione del piano e degli altri interventi previsti dalla legge di conversione del presente decreto, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e sulle altre disponibilità finanziarie;
c) le modalità di esecuzione sulla base della legislazione vigente.
2-quater. Al finanziamento e alla realizzazione degli interventi e dei programmi approvati entro il 31 luglio 1984, non rientranti nelle precedenti lettere, insieme a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, si provvede in conformità di tale legge, delle disposizioni del presente decreto e della relativa legge di conversione e del programma triennale del Mezzogiorno da approvarsi entro il 31 gennaio 1985.";
i commi 3, 5 e 6 sono soppressi.
All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 1 dicembre 1983, n. 651, fino al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1 agosto 1984, fino al 31 ottobre 1985, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno. Per quanto non previsto dal presente decreto, come modificato dalla legge di conversione, si applicano le norme del testo unico medesimo e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali.";
al comma 3, le parole: "modalità di cui all'articolo 8" sono sostituite dalle altre: "modalità di cui al primo comma dell'articolo 8".
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Il personale di ruolo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, in servizio al 31 luglio 1984, è collocato senza soluzione di continuità giuridica ed economica in apposito ruolo istituito presso la gestione commissariale di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto per essere trasferito negli organismi dell'intervento straordinario anche per l'utilizzazione presso gli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché delle amministrazioni dello Stato, degli enti autonomi territoriali o di altri enti pubblici, nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento.
2. Il trasferimento agli organismi dell'intervento straordinario è disposto con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base di appositi criteri oggettivi definiti sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto delle richieste formulate dagli organismi stessi; il trasferimento alle amministrazioni dello Stato, agli enti autonomi territoriali e agli altri enti pubblici, su loro richiesta, è disposto - sentite le organizzazioni sindacali - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Ministro, nei limiti dei posti in organico che le amministrazioni e gli enti sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti.
3. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato, a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.".