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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1984, n. 202

Modifiche di taluni articoli del regolamento d'esecuzione del codice stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995.

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Testo in vigore dal:  21-6-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, della difesa e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


L'art. 473 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente:
"Art. 473 - Requisiti uditivi. - Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, ed occorre percepire per ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito, monoaurali o binaurali, purché tollerati. Le caratteristiche tecniche della protesi devono essere attestate dal costruttore con certificazione da esibire al medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica.
Per conseguire la patente di guida per autoveicoli della categoria C occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza, senza far uso di apparecchi correttivi dell'udito.
Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E occorre percepire da ciascun orecchio la voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza, senza far uso di apparecchi correttivi dell'udito"