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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1984, n. 202

Modifiche di taluni articoli del regolamento d'esecuzione del codice stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995.

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Testo in vigore dal: 21-6-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto   il   testo   unico   delle  norme  sulla  disciplina  della
circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
  Visto  il  regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme
sulla  disciplina  della circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
  Visto l'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976,
n. 995;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 1984;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto con i
Ministri  dei  lavori  pubblici,  dell'interno,  della difesa e della
sanita';

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'art.  473  del  regolamento  approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  30  giugno  1959, n. 420, nel testo sostituito con
l'art.  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 settembre
1976, n. 995, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 473 - Requisiti uditivi. - Per conseguire la patente di guida
per   motoveicoli  ed  autoveicoli  delle  categorie  A,  ed  occorre
percepire  per  ciascun  orecchio la voce di conversazione con fonemi
combinati  a  non  meno di due metri di distanza. La funzione uditiva
puo'  essere  valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito,
monoaurali   o   binaurali,  purche'  tollerati.  Le  caratteristiche
tecniche  della  protesi  devono essere attestate dal costruttore con
certificazione  da  esibire  al  medico  che procede all'accertamento
dell'idoneita' fisica.
  Per  conseguire la patente di guida per autoveicoli della categoria
C  occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con
fonemi  combinati  a non meno di quattro metri di distanza, senza far
uso di apparecchi correttivi dell'udito.
  Per  conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie
D  ed  E occorre percepire da ciascun orecchio la voce sussurrata con
fonemi  combinati a non meno di otto metri di distanza, senza far uso
di apparecchi correttivi dell'udito"