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LEGGE 20 marzo 1984, n. 34

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione.

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Testo in vigore dal: 8-4-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Autorizzazione di spesa

  E' autorizzata la spesa di lire 155 miliardi per l'anno finanziario
1983 e di lire 940 miliardi per l'anno finanziario 1984 relativa:
    a)  all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 15 dicembre
1983  tra  il  Governo  e  i sindacati del personale della polizia di
Stato  SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della polizia) e
SAP  (Sindacato  autonomo  della  polizia) da attuarsi con successivo
decreto  del  Presidente  della  Repubblica in materia di trattamento
economico  concernente  il  personale della polizia di Stato, nonche'
all'estensione  del  trattamento economico per stipendio e indennita'
mensile  pensionabile  previsto  dal  predetto  decreto  all'Arma dei
carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti
di  custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto
dell'articolo  43  della  legge  1  aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni e integrazioni;
    b)  all'attribuzione  dei  benefici di cui ai successivi articoli
della presente legge.