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LEGGE 20 marzo 1984, n. 34

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione.

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Testo in vigore dal:  8-4-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione di spesa


È autorizzata la spesa di lire 155 miliardi per l'anno finanziario 1983 e di lire 940 miliardi per l'anno finanziario 1984 relativa:
a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 15 dicembre 1983 tra il Governo e i sindacati del personale della polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della polizia) e SAP (Sindacato autonomo della polizia) da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica in materia di trattamento economico concernente il personale della polizia di Stato, nonché all'estensione del trattamento economico per stipendio e indennità mensile pensionabile previsto dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;
b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli della presente legge.