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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1983, n. 746

Disposizioni urgenti in materia di imposta su valore aggiunto.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17 (in G.U. 29/02/1984, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
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Testo in vigore dal:  1-1-1984 al: 29-2-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e
b) dello stesso articolo effettuate e registrate nell'anno precedente sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;
b) che i dati di cui alla precedente lettera risultino da apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.
La dichiarazione deve essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente all'effettuazione della prima operazione senza pagamento dell'imposta. Per i contribuenti che assumono come ammontare di riferimento quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, la dichiarazione ha effetto, sempre che ne permangano i presupposti, per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio; la revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio;
c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.
2. La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, uno dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, è restituito dall'ufficio al dichiarante. La dichiarazione di cui alla lettera c), redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.
3. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del primo comma devono annotare, in ciascun mese, nei registri di cui agli articoli 23, 24 o al secondo comma dell'articolo 39 del decreto ivi indicato ovvero nel registro di cui al precedente comma, l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabile all'inizio del mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, lettera c), dello stesso decreto risultante dalle relative fatture e bollette doganali. Gli stessi contribuenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il mese di luglio e in allegato alla dichiarazione annuale, un prospetto delle annotazioni eseguite rispettivamente nel primo e nel secondo semestre solare redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.
4. I contribuenti indicati nel comma precedente e quelli che hanno effettuato le operazioni senza pagamento dell'imposta devono in ogni caso, a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1984, allegare alla dichiarazione annuale l'elenco rispettivamente dei fornitori e dei clienti con i quali le operazioni stesse sono state effettuate.