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DECRETO-LEGGE 12 agosto 1983, n. 372

Misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonchè norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n. 547 (in G.U. 12/10/1983, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/1983)
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Testo in vigore dal:  13-8-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per fronteggiare problemi insorti in taluni settori della pubblica amministrazione e di diminuire l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 agosto 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


(1) Il termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 30 giugno 1983 dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, è differito fino alla data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
(2) Restano a carico dello Stato le somme dovute dai privati ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni e integrazioni, per le nuove opere e per i lavori di manutenzione relativi ad opere idrauliche, classificate o classificabili in seconda o in terza categoria ai sensi del citato testo unico, eseguite, da eseguire o in corso di esecuzione a cura dello Stato. Non si provvede al recupero delle somme già anticipate dallo Stato, né al rimborso di quelle versate all'erario.
(3) All'onere derivante dalla minore entrata di cui al precedente comma, valutato in lire 155 milioni nell'anno 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario, all'uopo riducendo parzialmente la voce "Ministero della marina mercantile - norme in materia di programmazione portuale".
(4) La gestione governativa della ferrovia Adriatico-Sangritana, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative per il risanamento delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297.
I conseguenti oneri faranno carico al capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1983 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
(5) Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è prorogato al 31 dicembre 1984.