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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
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Testo in vigore dal:  13-8-1983
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Art. 89

Opere idrauliche


Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni.
Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali si provvederà in sede di legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici. In mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data dal 1 gennaio 1980, alle regioni interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali. Fino alla data predetta i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni interessate. Restano ferme le competenze relative ai bacini interregionali trasferite alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. (5)
Con decorrenza dal 1 gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria sono attribuite alle regioni.
((6))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 dicembre 1982, n. 945 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1982 di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 53, è prorogato con effetto dal 1 gennaio 1983 alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e comunque non oltre il 30 giugno 1983."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 12 agosto 1983, n.372 convertito con modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n.547 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 30 giugno 1983 dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, è differito fino alla data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici."