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DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1983, n. 17

Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1983, n. 79 (in G.U. 30/03/1983, n.87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal: 24-3-1984
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita'  e  l'urgenza  di  adottare  misure  per  il
contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 gennaio 1983; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                 Fiscalizzazione degli oneri sociali 
 
  In attesa del riordino  strutturale  ed  organico,  anche  ai  fini
dell'armonizzazione  tra  i   diversi   settori,   dei   sistemi   di
finanziamento  delle  assicurazioni   sociali   obbligatorie   e   di
fiscalizzazione degli oneri sociali: 
    a) e' differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del
30 novembre 1983 il termine previsto nell'articolo  1,  primo  comma,
del  decreto-legge  1  ottobre  1982,   n.   694,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881;((3)) 
    b) e' ridotto di due punti per i contributi  relativi  all'intero
numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite  per
l'anno 1983, ferme restando le condizioni  previste  dall'articolo  2
del  decreto-legge  24   marzo   1982,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  21  maggio  1982,  n.  267,   l'importo
complessivo delle aliquote della  contribuzione  per  l'assicurazione
contro le  malattie  a  carico  dei  datori  di  lavoro  del  settore
dell'agricoltura. 
  Per l'elaborazione di proposte organiche per  la  disciplina  della
materia, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro,  e'  istituita  una
commissione tecnica composta da funzionari dell'amministrazione dello
Stato e di enti pubblici e da  persone  estranee  all'amministrazione
stessa, nel numero massimo di dodici unita', di cui non piu'  di  sei
estranee alla pubblica amministrazione scelte fra esperti in  materie
economiche, giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali  e  di
tecnica  e  contabilita'  aziendale  designati  dalle  organizzazioni
sindacali piu' rappresentative degli imprenditori e dei sindacati. 
  La commissione e'  presieduta  dal  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale o da  un  suo  delegato,  coadiuvato  da  apposita
segreteria. Essa conclude i suoi lavori presentando le proposte entro
il termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della  legge
di conversione: del presente decreto.((3)) 
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1983, N.79 
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1983, N.79 
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  AGGIORNAMENTO (3) 
    Il D.L. 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, 
  dalla L. 22 marzo 1984, n. 30, ha disposto (con l'art. 1, comma  1)
  che "In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai  fini
  dell'armonizzazione  tra   i   vari   settori,   dei   sistemi   di
  finanziamento  delle  assicurazioni  sociali  obbligatorie   e   di
  fiscalizzazione  degli  oneri  sociali,  il  termine   per   sgravi
  contributivi, previsto dall'articolo 1, comma 1,  lettera  a),  del
  decreto-legge   29   gennaio   1983,   n.   17,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e' differito a 
  tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1984". 
    Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Il termine previsto per 
  la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo  1,
  ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,
  con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79,  e'  differito
  al 30 aprile 1984".