stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 889

Attuazione delle direttive comunitarie n. 72/462 relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonchè n. 77/96 relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-12-1982 al: 2-4-1992
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Viste le direttive del Consiglio CEE n. 72/462 del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi e n. 77/96 del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;
Considerato che in data 29 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;.
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Le norme del presente decreto disciplinano le importazioni in Italia dai Paesi terzi di:
animali domestici da allevamento, da produzione o da macello della specie bovina e suina;
carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, suina, ovina e caprina nonché di solipedi domestici.
Le norme del presente decreto non si applicano:
a) agli animali provenienti da Paesi terzi confinanti con l'Italia introdotti nel territorio nazionale in prossimità della frontiera per ragioni di pascolo o di lavoro temporanei.
L'introduzione di tali animali resta regolata dagli appositi accordi stipulati con i Paesi interessati;
b) alle carni contenute nei bagagli personali dei viaggiatori destinate al loro consumo personale nonché alle carni che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati e prive di qualsiasi carattere commerciale, purché la quantità trasportata non superi un chilogrammo per persona e a condizione che provengano da un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'art. 3 e per il quale non siano stati adottati divieti all'importazione ai sensi dell'art. 25;
c) alle carni destinate al consumo del personale e dei passeggeri che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti internazionali, a condizione che tali carni non vengano scaricate dai mezzi di trasporto.
Queste carni possono essere scaricate per essere trasferite ad un altro mezzo di trasporto che effettua trasporti internazionali; il trasferimento deve avvenire sotto controllo doganale.
Qualora per altre esigenze particolari sia necessario lo scarico di dette carni, le stesse devono essere distrutte sotto controllo doganale e dell'autorità sanitaria competente per territorio.
I rifiuti di cucina scaricati dai mezzi di trasporto internazionali devono essere sempre distrutti sotto controllo dell'autorità sanitaria competente per territorio.