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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 889

Attuazione delle direttive comunitarie n. 72/462 relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonchè n. 77/96 relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
Testo in vigore dal: 3-4-1992
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea;
  Viste  le  direttive  del  Consiglio  CEE n. 72/462 del 12 dicembre
1972,   relativa   a   problemi   sanitari  e  di  polizia  sanitaria
all'importazione  di  animali  delle specie bovina e suina e di carni
fresche  in  provenienza  dai  Paesi terzi e n. 77/96 del 21 dicembre
1976,  concernente  la  ricerca  delle  trichine all'importazione dai
Paesi  terzi  di carni fresche provenienti da animali domestici della
specie suina;
  Considerato  che  in  data  29  giugno 1982, ai termini dell'art. 1
della  legge  9  febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del
presente  provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;.
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri, del tesoro, della sanita' e di grazia e giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 agosto 1982;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 MARZO 1992 N. 231))