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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 855

Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/830 relativa ai contatori di acqua calda.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/2007)
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Testo in vigore dal:  20-11-1982 al: 17-3-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità europea;
Vista la direttiva n. 79/830 dell'11 settembre 1979, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di acqua calda;
Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Ai sensi e per gli effetti del presente decreto per contatori d'acqua calda, di seguito denominati contatori, si intendono i contatori di acqua calda destinati a determinare in modo continuo il volume dell'acqua che li attraversa, comprendenti un dispositivo di misurazione che azioni un dispositivo indicatore, con esclusione di quelli destinati ad essere inseriti in un circuito di scambio di energia termica.
L'acqua è considerata "calda" allorché la sua temperatura è compresa tra i più 30 Gradi C e 90 Gradi C.