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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 798

Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2011)
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Testo in vigore dal: 4-11-1982
al: 11-5-1988
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea;
  Vista  la  direttiva  n.  71/316  del  26  luglio 1971, emanata dal
Consiglio  delle  Comunita'  europee,  concernente  il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative alle disposizioni
comuni   agli   strumenti   di  misura  ed  ai  metodi  di  controllo
metrologico;
  Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della
legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente
provvedimento  ai  Presidenti  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,  del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e di grazia e giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 1982;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  E'  istituito  il  controllo CEE degli strumenti metrici e dei loro
dispositivi  complementari,  di  seguito denominati, rispettivamente,
"strumenti" e "dispositivi".
  Il  controllo CEE e' costituito dalla sottoposizione di strumenti e
dispositivi  alla  approvazione CEE del modello e alla verifica prima
CEE o ad uno solo di questi istituti.
  Possono  essere  sottoposti  al  controllo  CEE  gli  strumenti e i
dispositivi  compresi  in una categoria per la quale e' stata emanata
una   direttiva   particolare   delle   Comunita'   europee,  attuata
nell'ordinamento interno in conformita' alle disposizioni in vigore.
  Gli  strumenti e i dispositivi muniti dei marchi e dei contrassegni
attestanti  il  controllo  CEE  anche  se eseguito presso altri Stati
membri  delle  Comunita',  godono,  nell'immissione  sul mercato e in
servizio,  dello stesso trattamento riservato agli analoghi strumenti
e dispositivi contraddistinti dai marchi nazionali.
  Agli  strumenti e ai dispositivi sottoposti al controllo CEE presso
un  altro  Stato  membro delle Comunita' non si applica l'art. 14 del
testo  unico  delle  leggi  metriche  approvato  con regio decreto 23
agosto 1890, numero 7088.
  Per gli strumenti muniti del marchio di verificazione prima CEE, la
deroga  di cui al comma precedente e' valida sino alla fine dell'anno
successivo   a   quello  in  cui  e'  stato  apposto  il  marchio  di
verificazione   prima   CEE,  salvo  che  termini  superiori  vengano
stabiliti in provvedimenti di attuazione di direttive particolari.