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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 736

Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/319 relativa ai contatori di liquidi diversi dall'acqua.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/2007)
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Testo in vigore dal:  14-10-1982 al: 17-3-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 71/319 del 26 luglio 1971, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua;
Considerato che in data 10 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Ai sensi e per gli effetti del presente decreto:
per misuratori o contatori volumetrici di liquidi si intendono gli strumenti destinati alla misura di volumi di liquidi diversi dall'acqua, nei quali il liquido provoca il movimento delle pareti mobili delle camere misuratrici, permettendo di misurarne volumi qualsiasi. Essi sono composti di un dispositivo misuratore e di un dispositivo indicatore;
per complesso di misurazione di liquidi si intende uno strumento di misura comprendente, oltre al contatore volumetrico e ai dispositivi accessori che possono essergli associati, tutti i dispositivi necessari ad assicurare una misurazione corretta e, qualora esistano, i dispositivi che vengono aggiunti segnatamente per facilitare le operazioni.