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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. 517

Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/438 e n. 79/641 concernenti la disciplina dell'attività sementiera.

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Testo in vigore dal: 10-8-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea; 
  Viste in particolare le direttive del  Consiglio  (CEE)  n.  73/438
dell'11 dicembre 1973, n. 78/55 del 19 dicembre 1977, n.  78/692  del
25 luglio 1978 e la direttiva della commissione (CEE) n.  79/641  del
27 giugno 1979 contenute nell'elenco allegato alla  citata  legge  n.
42/82; 
  Vista la legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  recante  disciplina
dell'attivita' sementiera; 
  Vista la legge  20  aprile  1976,  n.  195,  recante  modifiche  ed
integrazioni alla sopra indicata legge n. 1096/71; 
  Ritenuto che al fine  di  recepire  nell'ordinamento  nazionale  le
sopramenzionate direttive (CEE) occorre modificare  ed  integrare  le
cennate leggi n. 1096/71 e 195/76; 
  Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai  termini  dell'art.  1
della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato  lo  schema  del
presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; 
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; 
  Considerato che risulta cosi' completato il  procedimento  previsto
dalla legge di delega; 
  Sulla proposta del Ministro  per  il  coordinamento  interno  delle
politiche comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle  foreste,  di  grazia  e
giustizia,  delle  finanze,  della   industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e del commercio con l'estero; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 1982; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Gli allegati numeri 1 e 2 della legge 25 novembre  1971,  n.  1096,
recanti: 
    allegato n. 1 -  sementi  di  generi  e  specie  di  cereali,  di
foraggere e di piante oleaginose e da fibra che  non  possono  essere
commercializzate  se  non  corrispondono  alle  categorie  "di   base
(elite)" o "certificate" e come tali controllate e certificate; 
    allegato n. 2 - sementi di generi e specie di piante foraggere  e
di piante oleaginose e da fibra che possono  essere  commercializzate
anche se corrispondenti alla  categoria  "commerciale"  e  come  tali
ufficialmente controllate o certificate, 
    sono sostituiti,  dai  testi  riportati,  rispettivamente,  nelle
tavole A e B unite al presente decreto.