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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. 517

Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/438 e n. 79/641 concernenti la disciplina dell'attività sementiera.

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Testo in vigore dal:  10-8-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Viste in particolare le direttive del Consiglio (CEE) n. 73/438 dell'11 dicembre 1973, n. 78/55 del 19 dicembre 1977, n. 78/692 del 25 luglio 1978 e la direttiva della commissione (CEE) n. 79/641 del 27 giugno 1979 contenute nell'elenco allegato alla citata legge n. 42/82;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attività sementiera;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla sopra indicata legge n. 1096/71;
Ritenuto che al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le sopramenzionate direttive (CEE) occorre modificare ed integrare le cennate leggi n. 1096/71 e 195/76;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia, delle finanze, della industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Gli allegati numeri 1 e 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, recanti:
allegato n. 1 - sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie "di base (elite)" o "certificate" e come tali controllate e certificate;
allegato n. 2 - sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria "commerciale" e come tali ufficialmente controllate o certificate,
sono sostituiti, dai testi riportati, rispettivamente, nelle tavole A e B unite al presente decreto.