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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 503

Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonchè della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
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Testo in vigore dal: 6-8-1982
al: 9-2-1998
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea;
  Viste  le  direttive  n. 71/118 del 15 febbraio 1971, numero 75/431
del  10  luglio  1975  e  n.  73/50  del 13 dicembre 1977 emanate dal
Consiglio  delle  Comunita' europee nonche' la direttiva n. 77/27 del
22  dicembre  1976  emanata dalla commissione delle Comunita' europee
concernenti  norme sanitarie in materia di scambi di carni fresche di
volatili  da  cortile tra l'Italia e gli Stati membri della Comunita'
economica europea;
  Considerato  che  in  data  25  marzo 1982, ai termini del l'art. 1
della  legge  9  febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del
presente  provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,   del   tesoro,   della   sanita',  di  grazia  e  giustizia,
dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 giugno 1982;.

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Gli  scambi  di carni fresche di volatili da cortile tra l'Italia e
gli  altri Stati membri della Comunita' economica europea, nonche' la
produzione  e  il  commercio  delle  carni  suddette  nell'ambito del
territorio  nazionale,  sono  regolati dalle norme di cui al presente
decreto   e   relativo  allegato  in  attuazione  delle  disposizioni
contenute  nella direttiva n. 71/118/CEE adottata dal Consiglio delle
Comunita' europee il 15 febbraio 1971, modificata dalle direttive del
Consiglio  n.  75/431/CEE  del  10  luglio  1975  e  n. 78/50/CEE del
13/12/1977 nonche' dalla direttiva della commissione 77/27/CEE del 22
dicembre 1976.