stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 503

Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonchè della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-8-1982 al: 9-2-1998
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Viste le direttive n. 71/118 del 15 febbraio 1971, numero 75/431 del 10 luglio 1975 e n. 73/50 del 13 dicembre 1977 emanate dal Consiglio delle Comunità europee nonché la direttiva n. 77/27 del 22 dicembre 1976 emanata dalla commissione delle Comunità europee concernenti norme sanitarie in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile tra l'Italia e gli Stati membri della Comunità economica europea;
Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini del l'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1982;.

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Gli scambi di carni fresche di volatili da cortile tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché la produzione e il commercio delle carni suddette nell'ambito del territorio nazionale, sono regolati dalle norme di cui al presente decreto e relativo allegato in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva n. 71/118/CEE adottata dal Consiglio delle Comunità europee il 15 febbraio 1971, modificata dalle direttive del Consiglio n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975 e n. 78/50/CEE del 13/12/1977 nonché dalla direttiva della commissione 77/27/CEE del 22 dicembre 1976.