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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. 494

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

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Testo in vigore dal:  4-8-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, che, in attuazione della direttiva del Consiglio (CEE) n. 66/404 del 14 giugno 1966, reca la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento;
Vista la direttiva del Consiglio (CEE) n. 75/445 del 26 giugno 1975, che modifica alcune disposizioni della citata direttiva n. 66/404 del 14 giugno 1966;
Ritenuta la necessità di emanare le necessarie disposizioni per dare attuazione alla citata direttiva n. 75/445 del 26 giugno 1975;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1




L'art. 6 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente:
"Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:
a) la specie e, se necessario, la sottospecie, la varietà ed il clone;
b) la categoria: materiali di propagazione selezionati o materiali di propagazione controllati;
c) la provenienza o la regione di provenienza per i materiali di propagazione selezionati;
d) i materiali di base per i materiali di propagazione controllati;
e) l'origine autoctona e non autoctona;
f) l'anno di maturazione dei semi;
g) la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi".