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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1982, n. 322

Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonchè della direttiva (CEE) n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1992)
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Testo in vigore dal:  10-6-1982 al: 2-3-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Viste le direttive n. 79/112 del 18 dicembre 1978 e n. 77/94 del 21 dicembre 1976, emanate dal Consiglio delle Comunità europee, concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, ed i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


L'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto.
Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati agli ospedali, ai ristoranti, alle mense e ad altre collettività simili.
Agli effetti del presente decreto si intende:
a) per etichettatura, l'insieme delle indicazioni, marchi di fabbrica e di commercio, immagini o simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su una etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 12, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;
b) per prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato, l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.