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LEGGE 4 marzo 1982, n. 66

Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal:  10-3-1982 al: 19-4-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per sopperire alle crescenti esigenze dei servizi antincendi, i ruoli tecnici delle carriere direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella D annessa alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono aumentati, rispettivamente, di 240 e 60 unità ripartite negli anni 1982, 1983 e 1984 secondo la progressione cronologica specificata nell'articolo 3.
I posti recati in aumento ai sensi del primo comma del presente articolo saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante pubblici concorsi banditi con decreto del Ministro dell'interno e, nella prima applicazione della presente legge per ciascuno degli anni previsti, in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.