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LEGGE 4 marzo 1982, n. 66

Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal: 10-3-1982
al: 19-4-2006
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  sopperire  alle  crescenti  esigenze dei servizi antincendi, i
ruoli  tecnici  delle  carriere  direttiva  e  di  concetto del Corpo
nazionale  dei  vigili  del fuoco, di cui alla tabella D annessa alla
legge  23  dicembre 1980, n. 930, sono aumentati, rispettivamente, di
240  e  60  unita'  ripartite negli anni 1982, 1983 e 1984 secondo la
progressione cronologica specificata nell'articolo 3.
  I  posti  recati  in  aumento ai sensi del primo comma del presente
articolo  saranno  coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel
decreto-legge   30   dicembre   1979,   n.   663,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante pubblici
concorsi banditi con decreto del Ministro dell'interno e, nella prima
applicazione  della  presente legge per ciascuno degli anni previsti,
in  deroga  alla  procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18
marzo 1968, n. 249.