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LEGGE 5 marzo 1982, n. 63

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, concernente autorizzazione alla GEPI S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica.

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Testo in vigore dal: 7-3-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il   decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   807,  concernente
autorizzazione  alla  GEPI  societa'  per  azioni  ad intervenire nel
settore  dell'elettronica  dei  beni  di  consumo  e  della  connessa
componentistica,   e'   convertito   in   legge   con   le   seguenti
modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI)
detta  le  direttive per gli interventi previsti dal presente decreto
nell'ambito  del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della
componentistica  elettronica  connessa,  anche  per  quanto  concerne
l'articolazione territoriale delle iniziative. Con la stessa delibera
il  CIPI  determina  la  quota  di  riserva  di  fondi  in favore dei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, al fine di
salvaguardare  le  attivita'  produttive  del Mezzogiorno nei settori
indicati.
    Il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
nel  rispetto delle direttive di cui al precedente comma e sulla base
delle  indicazioni  fornite  dalle  imprese interessate, predispone i
piani   specifici   di  intervento  contenenti  la  previsione  delle
modalita'  di  realizzazione per il risanamento e la ristrutturazione
delle  imprese  o  dei rami aziendali, della struttura occupazionale,
dei fabbisogni finanziari specifici.
    Ciascun  piano  e' sottoposto all'approvazione del CIPI, che deve
pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione di esso da parte del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
  Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  1-bis.  - E' costituito, presso il Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  il "Fondo per l'elettronica dei
beni    di   consumo   e   della   componentistica   connessa",   con
amministrazione   autonoma   e   gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
  Il  Fondo sottoscrive il 95 per cento del capitale sociale iniziale
della societa' di cui al successivo articolo 1-ter.
  Il  Fondo  sottoscrive  inoltre  gli  ulteriori aumenti di capitale
necessari  per  l'attuazione  dei  piani specifici approvati ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
  L'attivita'   del  Fondo  ha  la  durata  di  5  anni  a  decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto.
  Art.  1-ter.  -  E'  costituita,  con  sede  in  Roma,  la societa'
"Ristrutturazione  elettronica  S.p.a.",  con  capitale  di  lire  un
miliardo,  ripartito  in  mille azioni del valore nominale di lire un
milione  ciascuna. Il capitale e' sottoscritto per novecentocinquanta
azioni  dal  "Fondo"  di  cui  all'articolo precedente e per la quota
restante  dall'Istituto  per  la ricostruzione industriale (IRI) o da
societa' del gruppo.
  La   societa'  di  cui  al  precedente  comma  ha  per  oggetto  il
riordinamento  di  comparti  nell'ambito del settore dell'elettronica
dei  beni  di  consumo  e della componentistica elettronica connessa,
promuovendo  il  coordinamento di imprese e unita' produttive secondo
un indirizzo industriale unitario. A tal fine la societa' promuove la
costituzione  di  societa'  con  imprese  o  con  consorzi di imprese
operanti  nel settore, partecipa al capitale di societa', finanzia le
societa'  partecipate.  Dette  societa' o consorzi di imprese possono
riguardare  anche  imprese  con  partecipazione  di  capitale estero,
imprese alle quali partecipa la GEPI ed imprese o rami di imprese che
svolgono  attivita'  ausiliarie  in genere o di intermediazione nella
circolazione dei beni.
  La  societa'  e'  amministrata  da  un consiglio di amministrazione
composto   da  tre  membri,  due  dei  quali  nominati  dal  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed uno dall'Istituto
per la ricostruzione industriale (IRI).
  Il  collegio  sindacale,  nominato dal Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  e' costituito da un magistrato della
Corte  dei  conti che lo presiede, da un rappresentante del Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato   e   da  un
rappresentante del Ministero del tesoro".
  L'articolo 2 e' soppresso.
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "Gli   interventi   della  societa'  "Ristrutturazione  elettronica
S.p.a." previsti dai precedenti articoli devono esaurirsi nel termine
massimo  di  5  anni dalla delibera di approvazione da parte del CIPI
dei singoli piani specifici di cui al precedente articolo 1.
  La  societa'  "Ristrutturazione elettronica S.p.a." nel consociarsi
con  imprese  o  con  consorzi  di  imprese ovvero nel partecipare al
capitale  di  societa'  gia'  costituite,  ai sensi del secondo comma
dell'articolo  1-ter,  stipula un accordo con il quale gli altri soci
si  impegnano  a  riscattare,  al  termine  del periodo di intervento
previsto  dal primo comma del presente articolo, le azioni o le quote
sociali  di  cui la societa' "Ristrutturazione elettronica S.p.a." e'
titolare.
  La  societa'  "Ristrutturazione  elettronica  S.p.a."  e'  tenuta a
promuovere  la  liquidazione  delle  societa'  che,  nei due esercizi
sociali  anteriori  alla  scadenza del periodo di intervento, abbiano
registrato  perdite,  in ciascun esercizio, in misura superiore ad un
terzo del capitale sociale.
  Al termine del quinquennio di cui al primo comma, l'assemblea della
societa'    "Ristrutturazione    elettronica    S.p.a.",   constatato
l'esaurimento dello scopo sociale, ne delibera lo scioglimento".
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Il  CIPI,  con  la delibera di approvazione dei piani specifici di
cui  all'ultimo  comma del precedente articolo 1, puo' autorizzare la
GEPI  a  costituire  societa'  aventi  per  oggetto  la promozione di
iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori
eventualmente  eccedenti  il  fabbisogno  delle  imprese  o  dei rami
aziendali  del  settore  dell'elettronica dei beni di consumo e della
componentistica connessa, ubicati nei territori di cui all'articolo 1
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6  marzo  1978,  n. 218, nonche' nei territori dei comuni aventi aree
comprese nei territori dell'articolo 1 dello stesso testo unico.
  Il   CIPI   provvedera',   altresi',   con  apposite  delibere,  ad
individuare  le  iniziative piu' idonee per favorire il reimpiego dei
lavoratori  eventualmente  eccedenti  nei  settori di cui al presente
decreto per il restante territorio nazionale".
  All'articolo 5 e' aggiunto il seguente comma:
  "Il  trattamento  d'integrazione  salariale straordinario di cui al
settimo  comma  dell'articolo  25 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
modificato  dall'articolo  2  della  legge 27 luglio 1979, n. 301, e'
prorogato di ulteriori 6 mesi".
  All'articolo 6:
    i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
    "Per  gli  interventi  previsti  dai  primi  quattro articoli del
presente  decreto  e' autorizzato il conferimento della somma di lire
200  miliardi  al Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della
componentistica  connessa.  A  tal  fine  il  Ministero del tesoro e'
autorizzato  a  conferire  al Fondo la somma di lire 100 miliardi per
l'anno 1982 e di lire 100 miliardi per l'anno 1983.
    Parimenti   il   Fondo   di   dotazione   dell'Istituto   per  la
ricostruzione  industriale  (IRI) e' aumentato di lire 5 miliardi per
l'anno  1982 e di lire 5 miliardi per l'anno 1983 mediante versamento
da  parte  del  Ministero  delle partecipazioni statali in favore del
predetto ente.
    Per  gli interventi previsti dall'articolo 4 del presente decreto
e'  autorizzato  il  conferimento della somma di lire 30 miliardi per
consentire    all'Istituto   mobiliare   italiano   (IMI),   all'Ente
partecipazioni   e  finanziamenti  industria  manifatturiera  (EFIM),
all'Ente   nazionale   idrocarburi   (ENI)   e  all'Istituto  per  la
ricostruzione  industriale  (IRI) di concorrere all'ulteriore aumento
del  capitale  sociale  della GEPI S.p.a. A tal fine il Ministero del
tesoro  e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di
lire  7 miliardi 500 milioni per l'anno 1982 e di lire 7 miliardi 500
milioni  per  l'anno  1983. Parimenti i fondi di dotazione dell'EFIM,
dell'ENI  e dell'IRI sono aumentati, ciascuno, di lire 2 miliardi 500
milioni  per  gli  anni  1982 e 1983 mediante versamento da parte del
Ministero delle partecipazioni statali in favore dei predetti enti";
    il quinto comma e' sostituito dal seguente:
    "In attesa della definizione legislativa del provvedimento di cui
al  precedente  comma,  la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere  al  Fondo  e  agli  Enti  di  cui  al presente articolo le
anticipazioni  necessarie  per  consentire a questi di effettuare gli
apporti finanziari previsti dal presente decreto".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 marzo 1982

                               PERTINI

                                                SPADOLINI - MARCORA -
                                              DE MICHELIS - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA