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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 807

((Autorizzazione alla GEPI S.pa.)) ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 marzo 1982, n. 63 (in G.U. 06/03/1982, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1991)
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Testo in vigore dal:  7-3-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di intervenire nel settore dell'elettronica e della componentistica anche per la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali minacciati dalle difficoltà del settore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

((Il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) detta le direttive per gli interventi previsti dal presente decreto nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa, anche per quanto concerne l'articolazione territoriale delle iniziative. Con la stessa delibera il CIPI determina la quota di riserva di fondi in favore dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, al fine di salvaguardare le attività produttive del Mezzogiorno nei settori indicati.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto delle direttive di cui al precedente comma e sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese interessate, predispone i piani specifici di intervento contenenti la previsione delle modalità di realizzazione per il risanamento e la ristrutturazione delle imprese o dei rami aziendali, della struttura occupazionale, dei fabbisogni finanziari specifici.
Ciascun piano è sottoposto all'approvazione del CIPI, che deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione di esso da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato))
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