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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 807

((Autorizzazione alla GEPI S.pa.)) ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 marzo 1982, n. 63 (in G.U. 06/03/1982, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1991)
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Testo in vigore dal: 7-3-1982
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita'  e  l'urgenza  di  intervenire  nel  settore
dell'elettronica e della componentistica anche  per  la  salvaguardia
degli attuali livelli occupazionali minacciati dalle difficolta'  del
settore; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 1981; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  ((Il Comitato interministeriale per la politica industriale  (CIPI)
detta le direttive per gli interventi previsti dal  presente  decreto
nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e  della
componentistica  elettronica  connessa,  anche  per  quanto  concerne
l'articolazione territoriale delle iniziative. Con la stessa delibera
il CIPI determina  la  quota  di  riserva  di  fondi  in  favore  dei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,  n.  218,  al  fine  di
salvaguardare le attivita' produttive  del  Mezzogiorno  nei  settori
indicati. 
  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  nel
rispetto delle direttive di cui al  precedente  comma  e  sulla  base
delle indicazioni fornite dalle  imprese  interessate,  predispone  i
piani  specifici  di  intervento  contenenti  la   previsione   delle
modalita' di realizzazione per il risanamento e  la  ristrutturazione
delle imprese o dei rami aziendali,  della  struttura  occupazionale,
dei fabbisogni finanziari specifici. 
  Ciascun piano e' sottoposto all'approvazione  del  CIPI,  che  deve
pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione di esso da parte del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)).