stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1981, n. 24

Misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1981, n. 140 (in G.U. 18/04/1981, n.108).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-2-1981 al: 18-4-1981
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il mantenimento degli attuali livelli di occupazione e di promuovere lo sviluppo nelle zone colpite dal sisma del novembre 1980;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Le commissioni regionali per l'impiego, di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, in Campania e Basilicata sono presiedute dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato all'uopo delegato e costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro.
Nello svolgimento delle loro funzioni, le commissioni regionali possono stabilire collegamenti con le regioni, gli enti locali e gli organismi pubblici competenti in materia di programmazione dello sviluppo economico del territorio.
Nell'ambito delle proprie competenze, le commissioni regionali, in particolare:
a) promuovono l'elaborazione e lo studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del lavoro, in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti sul territorio e con gli istituti di ricerca, uffici delle regioni, delle camere di commercio e degli enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Le commissioni regionali, avvalendosi delle segreterie tecniche di cui al successivo quarto comma, d'intesa con le regioni, promuovono la costituzione degli osservatori regionali concordandone con le regioni stesse il programma di attività e le modalità di funzionamento come strumento permanente di analisi e di rilevazione dei processi qualitativi e quantitativi che intercorrono tra domanda e offerta di lavoro;
b) attuano in via sperimentale la gestione flessibile della normativa sul collocamento e sulla mobilità, sulla base di intese tra le parti e nell'ambito di direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali stesse;
c) assumono ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di programmi di intervento di formazione professionale finalizzati all'occupazione, all'interno dei progetti integrati di sviluppo economico e produttivo;
d) propongono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale misure di riorganizzazione delle strutture e delle procedure di collocamento per una riqualificazione dei servizi anche attraverso interventi di aggiornamento e di specializzazione del personale.
Le commissioni regionali, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma precedente, si avvalgono delle segreterie tecniche di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le commissioni regionali possono, in via sperimentale, derogare alla normativa del contratto di formazione-lavoro di cui al decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, sulla base di accordo tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, in particolare in materia di età dei soggetti, durata del contratto e sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato e di retribuzione delle ore in formazione.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, determina, sulla base delle proposte formulate dalle commissioni regionali interessate, con propri decreti, la struttura ed il funzionamento delle segreterie tecniche di cui al precedente quarto comma e fissa, di concerto con il Ministro del tesoro, i contingenti di personale da assumere, sempre che non sia utilizzabile personale degli enti soppressi, con contratto a termine di diritto privato, stabilendone il relativo trattamento economico che non può comunque superare quello corrispondente alla qualifica di primo dirigente dell'amministrazione dello Stato.